In questi periodi in
cui sembra che tutto sia in procinto di bruciare e in alcuni luoghi realmente le cose cominciano a bruciare, mettermi a riflettere sul miglioramento del testo costituzionale mi appare quasi dannoso. In
realtà tale testo nacque come
compromesso ed equilibratore delle forze esistenti e come stabilizzatore dei
rapporti di forza.
E quei rapporti di
forza altro non erano che la possibilità per il capitalismo di poter
proliferare, cosa che, poi, è avvenuta, tuttavia piu’ passa il tempo e piu’ a
livello personale, mi capita di avvicinarmi sempre di piu’ agli animali, agli altri
animali non umani.
In quanto altri da
noi sono diversi, tutto ciò che li muove è diverso da noi, le logiche
speculative di competizione in loro sono assenti e, considerando la mia
crescente difficoltà a stare in logiche umane, mi sta accadendo di avvicinarmi
sempre di piu’ ed in modo molto graduale ed equilibrato a loro. E’ in questo
contesto personale che si innesca il mio interesse per una parte del testo che
riporto…
Da "La questione dei
diritti degli animali" di Cosimo Marco Mazzoni.
6. Nella nostra
Costituzione manca un riconoscimento della presenza degli animali nella nostra
vita associata, nella nostra organizzazione sociale, nel nostro sistema
economico e produttivo. Taluni animali
potrebbero essere inclusi nel decalogo dei diritti: taluni, si dice
(salvo poi a decidere quali specie: ma chi decide?). E gli altri? Il fringuello
si puo’ cacciare, il pettirosso no. Perché è in via di estinzione. Le specie
protette per legge, dunque. Ma chi è meritevole di tutela? Perché il pettirosso
sì e non il fringuello? Dov’è l’aspettativa giuridicamente protetta?
Vorrei suggerire un
percorso lungo il quale potrebbe essere condotta l’affermazione della rilevanza
costituzionale degli animali. E’ possibile estendere l’imputabilità
dell’interesse meritevole di tutela ad esseri viventi diversi dai soggetti del
diritto (Lombardi Vallauri 1990). Eì possibile, a parer mio, a due condizioni.
La prima condizione sarebbe di considerare il rapporto uomo-animale parte
inseparabile dei doveri inderogabili di solidarietà di cui parla l’art. 2 della
Costituzione. E’ opportuno oggi che parte considerevole dei doveri che gravano
sullo Stato contemporaneo siano rivolti all’adempimento di doveri che attengono
non solamente alle prerogative dei diritti dell’uomo, ma tengano conto di
rapporti piu’ estesi entro i quali l’uomo opera e si muove: ambiente, territorio,
natura. E tra questi rapporti sono certamente ascrivibili quelli con le altre
specie animali.
La seconda
condizione è quella di considerare gli animali non tanto soggetti di diritto,
ma destinatari di doveri. Sono loro, gli esseri senzienti, i “meritevoli di
tutela”. La prospettiva in fondo rimane sempre quella sopra descritta. E’
l’uomo titolare di doveri di protezione, di doveri di solidarietà sociale nei
confronti di altre entità che fanno
parte assieme a lui medesimo della natura. A lui, e solo a lui, incombono
precisi obblighi di comportamento, cui
non necessariamente corrispondono diritti. Solamente l’uomo, attraverso il suo
sistema giuridico formato di norme imperative, di doveri, di codici di comportamento,
è in grado di realizzare con efficacia un sistema di tutele, un ordinamento di
salvaguardie, un corpo di regole per gli animali. Solamente all’uomo incombe un
tal tipo di compito. In fondo, qual è la finalità che i sostenitori di diritti
degli animali intendono perseguire, se non quella di un loro benessere?