venerdì 17 febbraio 2012


In questi periodi in cui sembra che tutto sia in procinto di bruciare e in alcuni luoghi  realmente le cose cominciano a bruciare, mettermi a riflettere sul miglioramento del testo costituzionale mi appare quasi dannoso. In realtà tale testo  nacque come compromesso ed equilibratore delle forze esistenti e come stabilizzatore dei rapporti di forza.
E quei rapporti di forza altro non erano che la possibilità per il capitalismo di poter proliferare, cosa che, poi, è avvenuta, tuttavia piu’ passa il tempo e piu’ a livello personale, mi capita di avvicinarmi sempre di piu’ agli animali, agli altri animali non umani.
In quanto altri da noi sono diversi, tutto ciò che li muove è diverso da noi, le logiche speculative di competizione in loro sono assenti e, considerando la mia crescente difficoltà a stare in logiche umane, mi sta accadendo di avvicinarmi sempre di piu’ ed in modo molto graduale ed equilibrato a loro. E’ in questo contesto personale che si innesca il mio interesse per una parte del testo che riporto…

Da "La questione dei diritti degli animali" di Cosimo Marco Mazzoni.

6. Nella nostra Costituzione manca un riconoscimento della presenza degli animali nella nostra vita associata, nella nostra organizzazione sociale, nel nostro sistema economico e produttivo. Taluni animali  potrebbero essere inclusi nel decalogo dei diritti: taluni, si dice (salvo poi a decidere quali specie: ma chi decide?). E gli altri? Il fringuello si puo’ cacciare, il pettirosso no. Perché è in via di estinzione. Le specie protette per legge, dunque. Ma chi è meritevole di tutela? Perché il pettirosso sì e non il fringuello? Dov’è l’aspettativa giuridicamente protetta?
La Costituzione repubblicana è rimasta indietro rispetto ad altri testi costituzionali posteriori. Troppo debole è diventato oggi il riferimento dell’art. 9 alla tutela del paesaggio. Mancano dichiarazioni esplicite di tutela riferite all’ambiente, al territorio, alla natura, agli animali (la lettera s dell’art. 117: competenza dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, non è certo sufficiente).
Vorrei suggerire un percorso lungo il quale potrebbe essere condotta l’affermazione della rilevanza costituzionale degli animali. E’ possibile estendere l’imputabilità dell’interesse meritevole di tutela ad esseri viventi diversi dai soggetti del diritto (Lombardi Vallauri 1990). Eì possibile, a parer mio, a due condizioni. La prima condizione sarebbe di considerare il rapporto uomo-animale parte inseparabile dei doveri inderogabili di solidarietà di cui parla l’art. 2 della Costituzione. E’ opportuno oggi che parte considerevole dei doveri che gravano sullo Stato contemporaneo siano rivolti all’adempimento di doveri che attengono non solamente alle prerogative dei diritti dell’uomo, ma tengano conto di rapporti piu’ estesi entro i quali l’uomo opera e si muove: ambiente, territorio, natura. E tra questi rapporti sono certamente ascrivibili quelli con le altre specie animali.
La seconda condizione è quella di considerare gli animali non tanto soggetti di diritto, ma destinatari di doveri. Sono loro, gli esseri senzienti, i “meritevoli di tutela”. La prospettiva in fondo rimane sempre quella sopra descritta. E’ l’uomo titolare di doveri di protezione, di doveri di solidarietà sociale nei confronti di altre entità che  fanno parte assieme a lui medesimo della natura. A lui, e solo a lui, incombono precisi obblighi di  comportamento, cui non necessariamente corrispondono diritti. Solamente l’uomo, attraverso il suo sistema giuridico formato di norme imperative, di doveri, di codici di comportamento, è in grado di realizzare con efficacia un sistema di tutele, un ordinamento di salvaguardie, un corpo di regole per gli animali. Solamente all’uomo incombe un tal tipo di compito. In fondo, qual è la finalità che i sostenitori di diritti degli animali intendono perseguire, se non quella di un loro benessere?